autocertificazione

L’autocertificazione consiste nella possibilità, riconosciuta ai cittadini dalla legge, e più precisamente dal D.P.R. 445/2000, di presentare dichiarazioni firmate al posto dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione relativamente a propri stati e requisiti personali.
Si tratta infatti di una dichiarazione, conosciuta anche come dichiarazione
sostitutiva di certificazione, che sostituisce determinati certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione senza che ci sia bisogno di presentare, in un momento successivo, il certificato vero e proprio.
La validità dell’autocertificazione è uguale a quella del certificato che sostituisce.

Conseguenze di un’Autocertificazione Falsa

Il cittadino è responsabile del contenuto dell’autocertificazione.
A seguito di controlli e verifiche e, in caso di dichiarazioni false, il dichiarante rischia sanzioni penali, oltre che di decadere dai benefici ottenuti con l’autocertificazione in cui sono contenute le dichiarazioni non veritiere.
L’autocertificazione è esente dall’imposta di bollo e non necessita
dell’autenticazione della firma.
Nel caso in cui il documento sia inviato tramite posta o fax, bisogna allegare la copia di un documento di identità valido

In base a quanto previsto dall’art. 483 c.p., chiunque attesta falsamente al
pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito fino a due anni di reclusione. Se la dichiarazione è relativa a atti dello stato civile, la reclusione non può comunque essere inferiore ai tre mesi.
L’art. 495 c.p, inoltre, punisce da uno a sei anni reclusione chi attesta
falsamente l’identità, lo stato o qualità della propria o di un’altra persona.
Il reato può però essere considerato tale solamente se il soggetto ha commesso
il fatto consapevolmente, sapendo quindi che quanto dichiarato
nell’autocertificazione non corrisponde a verità.

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